Art. 123.
(Esclusione dei progetti cofinanziati dall'Unione europea dalla regola del 2 per cento).

      1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

 

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